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Cassazione, sentenza 31 maggio 2019, n. 14892, sez. III civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - Esercizio da parte del creditore dell'alienante - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità dopo la dichiarazione di fallimento dell'acquirente - Condizioni - Conseguenze.

Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente perché altrimenti il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di poter opporre l'azione proposta  alla massa, ai sensi dell'art. 45 l.fall., resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito per il sol fatto che a questi si è sostituito il curatore; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, trascritta  anteriormente  alla data di fallimento dell'acquirente, non abilita, tuttavia, il creditore dell'alienante non fallito a promuovere l'esecuzione sui beni compravenduti ma lo colloca in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione e gli consente di conseguire, in sede di ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria.