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Cassazione, sentenza 3 febbraio 2015, n. 1902, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - "Eventus damni" - Nozione - Incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito - Sufficienza - Conseguente ripartizione del relativo onere probatorio.


In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Conformi: N. 7767 del 2007
Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2013