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Cassazione, sentenza 28 settembre 2015, n. 19129, sez. VI - 3 civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - Atto di scioglimento della comunione legale tra coniugi - Contestuale trasferimento da parte di un coniuge in favore dell'altro di quota del 50 per cento dell'unico immobile di sua proprietà - Revocabilità - Fondamento.


Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo, sicché è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all'altro, di una quota del 50 per cento dell'unico bene immobile al primo intestato.