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Cassazione, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1144, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.


È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11914 del 2008