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Cassazione, sentenza 15 aprile 2019, n. 10443, sez. III civile

Azione revocatoria - Trasferimenti immobiliari in esecuzione di patti di separazione tra coniugi.

 

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale". Quest'ultimo, sfuggendo, in quanto tale, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita, svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.