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Cassazione, ordinanza 5 luglio 2021, n. 18955, sez. VI – 2 civile

OBBLIGAZIONI - Garanzie patrimoniali - Revocatoria ordinaria - Atto di disposizione - Successivo al sorgere del credito - Consilium fraudis - Dimostrazione - Necessità - Non sussiste Scientia fraudis – Sussiste.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore (es. a seguito della dismissione di beni), ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile). Non occorre dimostrare il “consilium fraudis” in capo al terzo, ma solo la “scientia fraudis”, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito e che, non essendo richiesta a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’”eventus damni”.