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Cassazione, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10595, sez. VI – 3 civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzie patrimoniali - Fideiussore - Costituzione di fondo patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Variazione qualitativa dei beni del debitore - Sufficienza.
 

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale vale a integrare i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. (con particolare riguardo al requisito del c.d. eventus damni), poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c., circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Ciò posto, al fine di determinare il c.d. eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.