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Cassazione, ordinanza 28 settembre 2020, n. 20340, sez. VI -3 civile

CONTRATTI - Garanzie patrimoniali - Azione revocatoria ordinaria - Vendita al figlio - Soldi utilizzati per pagare debiti pregressi - Onere della prova a carico del venditore - Sussistenza.

In materia di garanzie patrimoniali, la vendita al figlio può cadere in revocatoria ordinaria anche se i soldi sono serviti per pagare debiti pregressi. Il cedente, infatti, deve dimostrare che il trasferimento dell’immobile di maggior pregio del patrimonio era l’unica soluzione possibile per estinguere tutte le pendenze. A tal fine deve fornire la prova che la vendita al figlio del bene immobile di maggior valore tra quelli facenti parte del suo patrimonio fosse l'unico modo per far fronte ai debiti pregressi.

(Nel caso di specie, da un lato è stato valutato se l'atto dispositivo integrasse gli estremi dell'eventus damni (e a tal fine era rilevante che il bene oggetto dell'atto dispositivo fosse quello di maggior valore, perché pregiudicava la possibilità della creditrice agente ex art. 2901 c.c. di soddisfare il proprio credito con gli altri beni facenti parte del patrimonio della sua debitrice), dall’altro era necessario invece stabilire se l'atto dispositivo dovesse essere sottratto all'actio pauliana in quanto atto dovuto (sotto tale profilo la Corte d'Appello ha ritenuto che la vendita del bene non fosse   l'unico modo per ripianare i pregressi debiti da parte della odierna ricorrente).