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Cassazione, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2313, sez. VI - 3 civile

OBBLIGAZIONI - Garanzie patrimoniali Azione revocatoria ordinaria Vendita di beni da parte di una società Unico mezzo per estinguere debiti pregressi Sufficienza del patrimonio residuo – Prova Necessità Mancanza Inefficacia dei trasferimenti Sussistenza.
 

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.

(Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha del tutto trascurato di allegare al ricorso la circostanza - mai rilevata dal giudice a quo - che le alienazioni poste a oggetto dell'azione revocatoria in esame costituissero effettivamente il solo mezzo per lo scopo, eventualmente perseguito dalla società, di reperire la liquidità occorrente all'adempimento dei propri debiti e, dunque, che gli atti impugnati si ponessero in rapporto di strumentalità effettivamente necessaria al compimento dei dedotti ‘atti dovutì; tale omessa allegazione vale conseguentemente a escludere l'applicabilità, al caso di specie, del principio di diritto sopra richiamato ai fini dell'esenzione, dalla revocatoria ordinaria, dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901 c.c., comma 3).