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Cassazione, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14478, sez. VI - 3 civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E  PRESUPPOSTI  (ESISTENZA  DEL  CREDITO,  "EVENTUS  DAMNI,  CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare della società - Lesione della garanzia patrimoniale della società - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l'atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale.

(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, su iniziativa del curatore fallimentare, aveva dichiarato inefficace l'alienazione a terzi di un immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", per estinguere un debito risarcitorio della società di capitali nei confronti degli acquirenti).