Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 22 novembre 2018, n. 30188, sez. III civile

REVOCATORIA ORDINARIA - Azione revocatoria ordinaria - Totale compromissione del patrimonio. 

A fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione del patrimonio ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio ma anche in una variazione qualitativa. Il caso di alienazione di parte del patrimonio per effettuare nuovo acquisto vale quale riduzione del patrimonio se il nuovo bene ha valore inferiore al precedente.