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Cassazione, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19449, sez. VI - 3 civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - REVOCATORIA ORDINARIA - Garanzie patrimoniali – Azione revocatoria ordinaria – Cessione della nuda proprietà di un immobile – Alla  badante-amica  in cambio di assistenza – Conoscenza della situazione debitoria – Presumibilità – Inefficacia dell'atto nei confronti del creditore – Sussistenza.

 

 

È soggetta a revocatoria la cessione della nuda proprietà di un immobile ad un soggetto che presta da tempo al cedente assistenza morale e infermieristica. Nel caso di specie il cessionario, proprio perché il trasferimento della proprietà arrivava all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, non poteva non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale  della  persona che si obbligava ad assistere. Sono stati, quindi, correttamente estesi ai rapporti di fiducia fondati su di una prestazione lavorativa continuata e a diretto favore della persona quella  valutazione, di solito tratta in relazione a persone legate da vincoli di parentela o affettivo, di inverosimiglianza che il terzo, così legato al dominus, non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.