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Cassazione, ordinanza 19 giugno 2017, n. 15096, sez. VI - 3 civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - Azione revocatoria - Effetti - Inefficacia relativa dell'atto - Eventuale caducazione del titolo di proprietà del debitore alienante per differenti vicende - Irrilevanza.

 

L’azione revocatoria è diretta ad ottenere una dichiarazione d’inefficacia relativa dell’atto da revocare, sicché l’eventuale sopravvenuta caducazione del titolo di proprietà del debitore alienante per differenti vicende (nella specie, la revoca, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., del decreto che aveva trasferito al debitore il bene compravenduto con il contratto oggetto di revocatoria) non esclude la persistenza dell’interesse del creditore al vittorioso esperimento della stessa, atteso che l’eventuale assenza del bene dal patrimonio del debitore può rilevare, semmai, successivamente, qualora il creditore decida di procedere in via esecutiva.