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Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2021, n. 161, sez. III civile

FAMIGLIA SEPARAZIONE - Vendita immobiliare - Eseguita in attuazione delle disposizioni convenute dai coniugi in sede di separazione consensuale - Eventus damni - Ragione creditoria - Anteriorità rispetto all’atto dispositivo - Scientia damni del terzo acquirente - Coniuge - Prova presuntiva – Sussiste.

La vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e la inducenza di tale elemento circostanziale, preciso e grave, non viene ad essere inficiata dall’altro elemento circostanziale, individuato nella successiva separazione personale dei coniugi, dovendosi osservare che l’esposizione della precaria situazione economica e debitoria rendeva opportuno per i coniugi separati disfarsi, prima dell’intervento dei creditori, dell’intero residuo patrimonio ancora in disponibilità al coniuge.

(Nel caso di specie è stata accolta l’azione revocatoria e dichiarata l’inefficacia relativa dell’atto pubblico di vendita immobiliare eseguito in attuazione delle disposizioni convenute dai coniugi in sede di separazione consensuale, perché sono state ritenuti sussistenti l’eventus damni, in quanto la ragione di credito è anteriore all’atto dispositivo, quanto la scientia damni del terzo acquirente).