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* Cassazione, sentenza 5 aprile 2018, n. 8438, sez. VI – 3 civile

FAMIGLIA PROLE - Donazione a favore dei figli minori Mancata nomina del curatore speciale nel giudizio Posizioni coincidenti delle parti Conflitto di interessi Sussistenza Esclusione.

 

 

Il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in  posizione  di  contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato. La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare     in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto e non in astratto    ed “ex ante”, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La revocatoria della donazione fatta dal debitore ai figli resta valida anche se nel giudizio non è stato nominato un curatore speciale per i minori: è esclusa, infatti, l'esistenza di un conflitto di interessi quando le posizioni delle parti risultano coincidenti nel sottrarre  il  bene  all'azione del creditore.