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* Cassazione, sentenza 1° luglio 2021, n. 18715, sez. VI – 3 civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, “eventus damni, consilium fraudis et scientia damni”) “Eventus damni” - Configurabilità - Condizioni - Conseguente ripartizione del relativo onere probatorio - Individuazione Fattispecie.

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito l’unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova deve essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.