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Cassazione, sentenza 24 marzo 2016, n. 5889, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula dell'atto - Esclusione - Dal giorno della pubblicità ai terzi - Fattispecie.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, su un'azione revocatoria ordinaria di costituzione del fondo patrimoniale, ha ritenuto la decorrenza della prescrizione non dalla stipula dell'atto, ma dal giorno dell'annotazione dell'atto stesso nei registri dello stato civile).