RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA
GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - RAPPORTI CON
LA SIMULAZIONE - Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula dell'atto -
Esclusione - Dal giorno della pubblicità ai terzi - Fattispecie.
La disposizione dell'art.
2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque
anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il
coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la
prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai
terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
(Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che, su un'azione revocatoria ordinaria di
costituzione del fondo patrimoniale, ha ritenuto la decorrenza della
prescrizione non dalla stipula dell'atto, ma dal giorno dell'annotazione
dell'atto stesso nei registri dello stato civile).