RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE -
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - Alienazione ad un terzo di un bene
di proprietà del debitore - Tutela del creditore pregiudicato - Cumulo tra
l'azione revocatoria e il pignoramento del corrispettivo spettante
all'alienante-debitore - Ammissibilità - Fondamento.
Nel
caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del
diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione
revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo
acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del
prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi,
riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono,
rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione
esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente,
ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del
corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c.