FAMIGLIA - Revocatoria ordinaria della casa coniugale – Fattispecie.
L’acquisto della casa del
marito da parte della moglie, anche se a titolo oneroso, cade in revocatoria
nonostante fosse previsto negli accordi della separazione. La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento
dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia
oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da
presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra
il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che
il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul
disponente.