RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA
GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON
LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS
DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Presupposti - Effetti -
Inefficacia relativa dell'atto - Ricostituzione della garanzia generica
assicurata al creditore dal patrimonio del debitore - Fattispecie in tema di
vendita di beni precedentemente ipotecati.
Le condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un
valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il
debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della
garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore,
dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed
eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione,
venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal
fine, non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i
beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà)
fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione
revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica
assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia
specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da
valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva
realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda
maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.