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Cassazione, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31654, sez. I civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Rimedio sostitutivo - Esclusione.
 

La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l'invalidità.