Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4175, sez. III civile

OBBLIGAZIONI - Disposizioni patrimoniali - Costituzione del fondo patrimoniale - Coniugi fideiussori - Garanzia dell’apertura di credito in favore delle società amministrate dal figlio - Eventus damni e scientia damni - Rapporto di stretta parentela e convivenza Sussiste.
 

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, dovendo ritenersi a titolo gratuito, è soggetto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n.1), cod. civ. ove sussista un pregiudizio arrecato ai creditori e non sia dimostrato che l’atto abbia una diversa causa giustificativa. Sicché, quando l’atto di disposizione del fideiussore è a titolo gratuito e incida negativamente sulla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 cod. civ., risultando successivo al sorgere dell’accreditamento fatto dal creditore al debitore principale garantito, si realizza la condizione inerente all’esistenza di un concreto pregiudizio per agire in revocatoria, salvo che il debitore dimostri che l’atto non costituisca un effettivo pregiudizio e abbia una sua propria causa giustificativa.

Deve essere accolta l’azione revocatoria e dichiarato inefficace nei confronti della banca creditrice l’atto di costituzione del fondo patrimoniale in cui confluisce tutto il patrimonio immobiliare dei coniugi fideiussori, atto per sua natura a titolo gratuito, dovendosi rilevare la sussistenza sia del pregiudizio arrecato al creditore sia della scientia damni, riposta su elementi presuntivi, laddove lo stato di insolvenza delle due società amministrate dal figlio non solo è anteriore all’atto dispositivo, ma anche presumibilmente noto ad essi per il rapporto di stretta parentela e convivenza con il debitore principale.