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Cassazione, sentenza 9 maggio 2013, n. 10986, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Elusione del divieto tramite alienazione in garanzia - Condizioni - Elementi sintomatici - Sproporzione tra entità del debito e valore alienato - Assenza nel pegno irregolare, riporto finanziario e patto marciano - Conseguenze.

 

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1344, 1851 e 2744

Massime precedenti Vedi: N. 13621 del 2007, N. 4262 del 2013