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Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26104, sez. VI - 5 civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA - Provvedimento giudiziario definitivo - Necessità - Ordinanza di sospensione e sentenza di accoglimento nel giudizio di opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria - Inidoneità.  

 

L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.