Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 11 marzo 2016, n. 4825, sez. II civile

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - Elemento dell'aleatorietà - Individuazione - Criteri - Comparazione tra le prestazioni - Necessità.
In tema di rendita vitalizia realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell'obbligato al versamento periodico, l'aleatorietà del contratto, che sussiste a fronte di un'effettiva incertezza sui vantaggi ed i sacrifici derivanti reciprocamente alle parti dalle prestazioni, va verificata tenuto conto del valore dell'immobile trasferito al vitaliziante rispetto all'importo della rendita da erogare al vitaliziato per la probabile durata della vita dello stesso, e resta esclusa ove ricorra un'obiettiva sproporzione tra valore e rendita.