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Cassazione, sentenza 25 marzo 2013, n. 7479, sez. II civile

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - Simulazione del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale) - Dissimulazione di donazione - Accertamento - Criteri - Spirito di liberalità - Prova presuntiva tratta dalla sproporzione originaria tra le prestazioni - Ammissibilità - Fondamento.



Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1322, 1414, 1417, 1872, 2727 e 2729
Massime precedenti Vedi: N. 15848 del 2011