FAMIGLIA - Immobile - Comunione
legale - Pignoramento - Debito di uno dei due coniugi - Legittimità della
procedura esecutiva.
Per
il debito di uno dei coniugi correttamente è sottoposto a pignoramento per
l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro
coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli
atti tutti della procedura, fino all'aggiudicazione ed al trasferimento di
quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza
della pretesa del debitore esecutato e dell'opponente originaria non solo di
caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di
conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero, salva la
corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà
del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi
sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di
giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in
parola.