FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - Iscrizione
d'ipoteca - Azione ex art. 170 c.c. finalizzata alla declaratoria di
illegittimità dell'iscrizione - Onere della prova in capo al coniuge -
Contenuto.
Qualora
il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca
contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità
dell'iscrizione ipotecaria perché eseguita sul bene al di fuori delle
condizioni di cui all'art. 170 c.c., ha l'onere di allegare e provare che il
debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e
che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di
iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - Iscrizione
d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni -
Fondamento.
L'art.
170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui
beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione
di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al
coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro
contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero -
nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale
l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità,
dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque
effettuata.