FAMIGLIA – MATRIMONIO - Comunione – Scioglimento –
Coniugi separati – Divisione dell’immobile – Valore dei due appartamenti da
ricavare – Mancata verifica – Annullamento – Necessità – Fondamento.
Il concetto di comoda
divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto
l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante
determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento
che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente
costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida
sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento
del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore
dell'intero.
Non v’è dubbio che l’art.
720 c.c., che per molti aspetti può essere indicato come esempio di una norma
che richiede per la sua applicazione un’analisi economica dei risultati che
concretamente possono essere perseguiti (si potrebbe dire che è una norma che
apre il mondo giuridico alle regole e ai principi della cd. analisi economica
dei fenomeni, ovvero ad un’interpretazione delle norme giuridiche diretta ad
ottenere la massima efficienza, e quindi la situazione ottimale per un uso
«razionale» delle risorse) induce a considerare la situazione che l’eventuale
divisione dell’appartamento determinerebbe, in termini rigorosi e comunque in
termini economici più che in termini di possibilità geometrica.
(Nel caso di specie è
stata cassata con rinvio la sentenza di merito che nell’ambito dello
scioglimento della comunione fra coniugi ormai separati ha disposto la
divisione dell’immobile senza aver verificato se il valore dei due appartamenti
fosse stato sovrapponibile al valore dell’immobile prima della divisione).