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* Cassazione, sentenza 13 luglio 2016, n. 14343, sez. VI – 2 civile

FAMIGLIA – MATRIMONIO - Comunione – Scioglimento – Coniugi separati – Divisione dell’immobile – Valore dei due appartamenti da ricavare – Mancata verifica – Annullamento – Necessità – Fondamento.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero.
Non v’è dubbio che l’art. 720 c.c., che per molti aspetti può essere indicato come esempio di una norma che richiede per la sua applicazione un’analisi economica dei risultati che concretamente possono essere perseguiti (si potrebbe dire che è una norma che apre il mondo giuridico alle regole e ai principi della cd. analisi economica dei fenomeni, ovvero ad un’interpretazione delle norme giuridiche diretta ad ottenere la massima efficienza, e quindi la situazione ottimale per un uso «razionale» delle risorse) induce a considerare la situazione che l’eventuale divisione dell’appartamento determinerebbe, in termini rigorosi e comunque in termini economici più che in termini di possibilità geometrica.
(Nel caso di specie è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che nell’ambito dello scioglimento della comunione fra coniugi ormai separati ha disposto la divisione dell’immobile senza aver verificato se il valore dei due appartamenti fosse stato sovrapponibile al valore dell’immobile prima della divisione).