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Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5061, sez. I civile

FAMIGLIA SEPARAZIONE - Accordi tra i coniugi - Anteriori al 2010 - Concessione del diritto reale di abitazione - Con l’accordo di separazione - Ammissibilità - Motivi.

In materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari tra i coniugi, la disposizione di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 27 febbraio 1985, introdotta e disciplinata dall'art. 19, commi 14 e 16 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, secondo la quale "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie non si applica con riferimento agli accordi anteriormente al luglio 2010.