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* Cassazione, sentenza 12 ottobre 2017, n. 23955, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - REGIME PATRIMONIALE FRA I CONIUGI - Garanzie patrimoniali – Fondo patrimoniale – Opponibilità ai terzi – Esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio con l’annotazione – Necessità – Motivi.

 

In materia di garanzie patrimoniali, per provare l’opponibilità del fondo patrimoniale il debitore deve esibire in giudizio l’atto di matrimonio con l’annotazione a margine degli estremi dell’atto costitutivo. La produzione del documento non è un requisito sostanziale ma costituisce un adempimento dell’onere processuale.