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Cassazione, sentenza 24 aprile 2014, n. 17762, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Stato di infermità o deficienza psichica - Nozione - Incapacità di avere cura dei propri interessi - Presupposto del reato - Necessità della assoluta certezza della sua sussistenza - Fattispecie.


In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Massime precedenti Conformi: N. 7968 del 1991, N. 41600 del 2005, N. 15185 del 2010