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Cassazione, sentenza 14 luglio 2014, n. 30886, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Reati contro il patrimonio – Truffa – Venditore – Immobile – Acquirente – Raggiro o artificio – Descrizione non attendibile dell’immobile – Contratto – Sussiste.


Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi pone in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, dove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto di compravendita di un immobile.