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Cassazione, sentenza 22 gennaio 2020, n. 2493, sez. V penale

Falso in atto pubblico - Fattispecie aggravata - Natura fidefacente dell’atto - Mancata contestazione specifica - Aggravante - Non sussiste.

Deve escludersi che possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 476, comma secondo, c.p., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, perché è necessario un percorso valutativo per giungere alla classificazione di un atto come di fede privilegiata che pregiudica inevitabilmente la precisione e la determinatezza dell’imputazione contestata. Ne consegue che per il testamento del de cuius contraffatto non è possibile condannare il notaio e l’erede per i reati di falso ideologico e materiale in atto pubblico di fede privilegiata laddove nei capi di imputazione manca qualsiasi accenno sia alla disposizione codicistica di riferimento, sia alla connotazione del testamento come atto pubblico di fede privilegiata, ovvero come atto fidefacente ovvero, ancora, come atto facente piena prova fino a querela di falso.