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* Cassazione, sentenza 22 gennaio 2020, n. 2493, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Testamento pubblico Aiuto da parte del notaio a completare la sottoscrizione del testatore Assenza di riferimenti circa l’impossibilità di firmare Falso materiale in atto pubblico – Configurabilità Ragioni Fattispecie.
 

Commette falso materiale in atto pubblico il notaio che, nel redigere un testamento pubblico, aiuti il testatore a completare la sottoscrizione senza dare atto, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. civ., dell'impossibilità di sottoscrivere, in quanto in tal modo viene rappresentato falsamente che il testatore ha spontaneamente, autonomamente e interamente sottoscritto l'atto.

(Fattispecie in cui il notaio aveva guidato la mano di persona non in grado di firmare a completare la sottoscrizione in calce ad un testamento pubblico).