Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 9 aprile 2019, n. 15666, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - Falsificazione di testamento olografo istitutivo di un erede universale - Reato di cui all'art. 491 cod. pen. - Concorso con la truffa - Esclusione - Ragioni.
 

La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l'agente quale erede universale del "de cuius" produce immediatamente l'acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale "status", ai sensi dell'art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all'art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l'arricchimento dell'agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.