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Cassazione, sentenza 23 maggio 2019, n. 22839, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Falsità ideologica per induzione del pubblico ufficiale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Differenza - Fattispecie.
 

In tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute).