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Cassazione, sentenza 27 aprile 2016, n. 17206, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Dichiarazione di successione - Fattispecie.
Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la dichiarazione di successione non veritiera formata dal privato e presentata al pubblico ufficiale, tenuto, sulla base di essa, a determinare e certificare l'ammontare della relativa imposta successoria, sussistendo tale reato qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti ivi attestati.
(In motivazione, la S.C. ha chiarito che, avuto riguardo alla natura composita ed alla funzione svolta dalla denuncia di successione - formata dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l'obbligo tributario e dal conseguente atto del pubblico ufficiale che quantifica l'imposta dovuta - il reato è configurabile anche quando la condotta, nella specie costituita dalla falsa dichiarazione della qualità di erede, sia intervenuta prima della presentazione dell'istanza al pubblico ufficiale).