REATI CONTRO LA
FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Rogito
notarile - Falsa dichiarazione del venditore in ordine al presupposto
indispensabile per il compimento dell'atto dispositivo - Responsabilità
concorsuale del notaio per omesso impedimento della falsità - Sussistenza -
Ragioni - Fattispecie.
In tema di falso documentale, è
configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine
all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per
omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in
relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una
situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se
implicito, per il compimento dell'atto dispositivo.
(Fattispecie di trasferimento immobiliare,
nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte
venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anziché di un diritto di
comproprietà; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell'atto
pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare
l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche
e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica
disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in
quanto la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non
si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle
attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da
rogare e il conseguimento dello scopo tipico).