Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 3 novembre 2016, n. 50668, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Rogito notarile - Falsa dichiarazione del venditore in ordine al presupposto indispensabile per il compimento dell'atto dispositivo - Responsabilità concorsuale del notaio per omesso impedimento della falsità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo.
(Fattispecie di trasferimento immobiliare, nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anziché di un diritto di comproprietà; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell'atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico).