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* Cassazione, sentenza 11 ottobre 2016, n. 42965, sez. VI penale

ASTENSIONE E TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Il reato di turbativa degli incanti è un reato di pericolo che si configura non solo in caso di danno effettivo, ma anche in caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.