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* Cassazione, sentenza 11 luglio 2016, n. 28767, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Truffa aggravata - Vendita di immobile – Gravato da ipoteca giudiziale – Sussistenza taciuta all’acquirente – Sussiste – Prescrizione – Decorrenza – Dalla ricezione del corrispettivo economico – Profitto del resto - Sussiste.
Risponde di truffa aggravata il venditore dell’immobile che trasferisce il cespite tacendo il fatto che sul bene grava un’ipoteca giudiziale a favore della banca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo trattandosi di una circostanza che l’agente non può ignorare nemmeno per errore.
Il momento consumativo si ricollega al conseguimento del profitto da parte dell’imputato, ottenuto al momento della stipula del contratto e della conseguente ricezione del corrispettivo economico, a nulla rilevando che l’acquirente per far fronte al versamento abbia stipulato un autonomo contratto di mutuo con un istituto di credito, cosa che costituisce un elemento del tutto estraneo al reato.