Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 27 settembre 2019, n. 39698, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa contrattuale - Elemento soggettivo - Individuazione - Fattispecie.
 

In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice distrettuale aveva assolto gli imputati sul presupposto che l'intento ingannatorio, volto a carpire la fiducia della controparte in ordine alla stipulazione di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, tacendo maliziosamente la crisi finanziaria dell'impresa alienante, era escluso dalla circostanza che, dopo la conclusione del preliminare, gli stessi avevano completato i lavori, si erano attivati per ottenere la regolarizzazione urbanistica e l'agibilità dell'immobile, depositando altresì l'importo pagato dagli acquirenti su conti dell'impresa).