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Cassazione, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1970, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - Vendita di bene altrui - Altruità ignota all'acquirente - Truffa contrattuale - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale.