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Categoria: RAPPRESENTANZA

* Cassazione, sentenza 10 novembre 2016, n. 22891, sez. III civile

MANDATO E RAPPRESENTANZA - Rappresentanza volontaria - Senza poteri.
Il contratto stipulato dal falsus procurator non è né nullo, né annullabile, ma semplicemente inefficace fino all'eventuale ratifica da parte del dominus. Nel caso particolare in cui il falsus procurator abbia utilizzato il nome del legale rappresentante di una società, la ratifica dovrà provenire dall'organo rappresentativo della società e dovrà contenere espressamente l'intenzione di fare propri gli effetti del contratto stipulato sotto falso nome.