Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, sentenza 8 maggio 2015, n. 9328, sez. III civile

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - Contratto concluso con il falso rappresentante – Effetti sui terzi.

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole qualora non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare a mente dell’art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa in caso di abuso della procura (o in mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi.