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Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19344, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - "Contemplatio domini" - Forma espressa - Necessità - Esclusione - Spendita del nome anche per "facta concludentia". - Ammissibilità – Fattispecie.

 

Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del "debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato.

(Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al soddisfacimento del proprio credito verso il mandante).