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Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, ordinanza 19 novembre 2019, n. 29959, sez. VI - 3 civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON STESSO - Art. 1395 c.c. - Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi Sussistenza - Prova contraria - Onere del rappresentante - Condizioni legali per il superamento di detta presunzione - Autorizzazione data dal rappresentato Specificità – Necessità Contenuto necessario di tale autorizzazione in ipotesi di compravendita.
 

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo. Ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante.