PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA
PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - Scritture di comparazione
nel procedimento di falso - Requisiti - Omesso disconoscimento - Sufficienza -
Esclusione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Fondamento.
Nel
procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di
comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale
disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc.
civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non
essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che,
dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è
indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale
quel documento si intende attribuire.