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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza 23 giugno 2016, n. 13078, sez. VI - 2 civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - Scritture di comparazione nel procedimento di falso - Requisiti - Omesso disconoscimento - Sufficienza - Esclusione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Fondamento.
Nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire.