Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, sentenza 9 maggio 2013, n. 11012, sez. I civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Veridicità intrinseca delle dichiarazioni contenute nell'atto - Esclusione - Fattispecie.


L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Civ. artt. 1350, 1470, 2697, 2699 e 2700
Massime precedenti Conformi: N. 2637 del 2013
Massime precedenti Vedi: N. 7500 del 1998, N. 19058 del 2011