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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694, sez. III civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI SCRITTURE PRIVATE DEPOSITATE PRESSO PUBBLICI UFFICI - Copie rilasciate dai notai - Deposito - Obbligatorietà - Esclusione - Presupposti.
 

Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti (salvo il potere dell'autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.